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Revocazione delle sentenze. Non è inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri uno dei motivi del ricorso - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2024 n. 25067

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18 settembre 2024 n. 25067 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'errore di fatto che consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., esige un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto risultanti, rispettivamente, dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, tale da consistere in un errore percettivo o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Tale errore deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini interpretative, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, incidenti esclusivamente sulla sentenza di cassazione. Non è configurabile errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione che abbia valutato correttamente le risultanze processuali del giudizio di merito e considerazioni di diritto in modo conforme alla propria giurisprudenza.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’appello che aveva applicato la responsabilità sussidiaria dei nonni, ex  art. 316 bis c.c., in considerazione del fatto che il padre della minore si era reso irreperibile, cambiando di continuo abitazione e lavoro, in modo da non consentire di agire nei suoi confronti, e che il medesimo era stato perfino condannato ai sensi dell’ art. 570 c.p.

Processo civile - Revocazione della sentenza - Errore di fatto - Presupposti per la revocazione della sentenza – Rif. Leg. artt. 316-bis, 433 e 2697 cod. civ.; art. 395, n. 4, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria