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L’ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo e l’ascolto del minore. Corte d’Appello di Milano, 28 agosto 2024, Est. Arceri

Giovedì, 19 Settembre 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Minori | Merito
C.d.A. Milano, Est. Arceri, 28.08.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori è limitata all’emenda dei soli errori di valutazione dei fatti o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole argomentazioni già esaminate dal giudice di prime cure.

Rispetto alla necessaria integrazione del contraddittorio, deve ritenersi in contrasto con l’interesse del minore la sua audizione allorché lo esponga in modo eccessivo, agli effetti del conflitto tra i genitori, tanto più laddove tale audizione abbia l’effetto di responsabilizzarlo in modo improprio o eccessivo in relazione alle decisioni da assumersi.

 

Provvedimenti provvisori - reclamo – oggetto.

Minore - contraddittorio – integrazione – audizione – eccezioni

Residenza – trasferimento - autorizzazione

Rif. Leg. Artt. 473-bis.23 e 24 c.p.c.

Conf. Cass. Ord. 7 maggio 2024, n. 12282

 

 

 

 

 

 

editor: Fossati Cesare