L’ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo e l’ascolto del minore. Corte d’Appello di Milano, 28 agosto 2024, Est. Arceri
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La valutazione in sede di reclamo dei provvedimenti provvisori è limitata all’emenda dei soli errori di valutazione dei fatti o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole argomentazioni già esaminate dal giudice di prime cure.
Rispetto alla necessaria integrazione del contraddittorio, deve ritenersi in contrasto con l’interesse del minore la sua audizione allorché lo esponga in modo eccessivo, agli effetti del conflitto tra i genitori, tanto più laddove tale audizione abbia l’effetto di responsabilizzarlo in modo improprio o eccessivo in relazione alle decisioni da assumersi.
Provvedimenti provvisori - reclamo – oggetto.
Minore - contraddittorio – integrazione – audizione – eccezioni
Residenza – trasferimento - autorizzazione
Rif. Leg. Artt. 473-bis.23 e 24 c.p.c.
Conf. Cass. Ord. 7 maggio 2024, n. 12282
editor: Fossati Cesare
Giovedì, 19 Dicembre 2024
Il mancato ascolto del minore infradodicenne senza motivazione sulla capacità di discernimento ... |
Lunedì, 16 Dicembre 2024
Addebito della separazione. Il "peso probatorio" delle testimonianze spetta al giudice di ... |
Lunedì, 16 Dicembre 2024
Non reclamabili i provvedimenti de postestate pronunciati nel procedimento di separazione ante ... |
Giovedì, 12 Dicembre 2024
La revoca del mantenimento decorre dalla domanda. Corte d’Appello di Torino, sent. ... |