Il diritto al mantenimento del maggiorenne va valutato caso per caso - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024 n. 24731
Deve essere provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla .
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto", rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Mantenimento del figlio maggiorenne – Onere della prova – Rif. Leg. artt. 148, 315-bis, 316-bis, 337-septies e 2967 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
editor: Cianciolo Valeria
|
Domenica, 13 Settembre 2026
Mantenimento della prole - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. I, Sent. 12 agosto ... |
|
Domenica, 6 Settembre 2026
Contributo al mantenimento dei figli - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto ... |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Accordo di divorzio e trasferimento dell’immobile al figlio |
|
Lunedì, 31 Agosto 2026
Revisione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio |



