Nella quantificazione del contributo al mantenimento dei figli vale il principio di proporzionalità. Cass., Sez. I civ., Ord. 29 agosto 2024, n. 23323
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita dagli stessi goduto.
Conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023
Rif. Leg. Artt. 315-bis, 316-bis, 337-ter c.c.; Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Onere di mantenimento dei figli – Principio di proporzionalità – Assegno divorzile: presupposti e finalità
Respingendo il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ricorda che il contributo al mantenimento dei figli va quantificato secondo il criterio della bidimensionalità, ossia considerando che, da una parte, il rapporto tra i genitori e i figli è informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, dall'altro, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Quanto poi al riconoscimento dell'assegno divorzile, alla stregua dei principi affermati di Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la Suprema Corte riporta alla nostra attenzione i criteri attributivi e determinativi, che non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma richiedono una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In quest'ottica, l'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro o della famiglia e ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, ricadendo sul richiedente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e potendo la prova essere fornita anche per presunzioni.
Avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei sovra enunciati principi di diritto, nessuna delle censure svolte, di contenuto peraltro ampiamente meritale, può trovare accoglimento.
editor: Fossati Cesare
|
Domenica, 13 Settembre 2026
Mantenimento della prole - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. I, Sent. 12 agosto ... |
|
Domenica, 6 Settembre 2026
Contributo al mantenimento dei figli - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto ... |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Accordo di divorzio e trasferimento dell’immobile al figlio |
|
Lunedì, 31 Agosto 2026
Revisione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio |



