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Mantenimento dei figli: l’onere della prova del mutamento delle condizioni economiche grava sull'obbligato. Cass., Sez. I civ., Ord. 25 luglio 2024 n. 20672

Venerdì, 30 August 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass, Est. Reggiani, ord. 25.07.24 n.20672 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di onere di mantenimento della prole, spetta al genitore che chiede una riduzione del contributo posto a suo carico provare le circostanze sopravvenute tali da fondare la domanda, risultando legittima la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito che ha ritenuto la misura del contributo proporzionata alle consistenze dell’obbligato senza dare rilievo a circostanze non rilevanti per la riduzione del mantenimento.

 

 

Rif. Leg. Art. 337-ter, 2697 c.c. 

Mantenimento dei figli –  Onere della prova

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso la pronuncia della Corte d’Appello che, respingendo l’appello incidentale, aveva evidenziato le condizioni economiche di agiatezza in cui vivevano le minori sin dalla nascita, consistite in prevalenza dalle risorse del padre, risultato titolare di plurime quote di partecipazione in società: tale circostanza doveva ritenersi sufficiente, alla luce del patrimonio societario, per la corresponsione del mantenimento nella misura stimata dal Tribunale.

I giudici di legittimità rilevano come il ricorrente per cassazione non possa rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dai giudici del merito, rimanendo riservato ai giudici di legittimità il compito soltanto di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l’esame compiuto dal giudice di merito, a cui spetta la valutazione delle prove, il controllo dell’attendibilità e concludenza e la scelta, tra esse, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023).

Si configura la violazione dell'art. 2697 c.c. nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, e non anche quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020).

editor: Fossati Cesare