Fotografie e contegno processuale bastano per l’addebito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2024 n. 22291

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 7 agosto 2024 n. 22291 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente espresso le ragioni della pronuncia di addebito evidenziando gli elementi probatori (evidenza del reperto fotografico, contegno processuale del resistente ex art.116 c.p.c.) e ne ha tratto le conseguenze sul piano dell'addebito.

Separazione – Addebito – Materiale probatorio – Fotografie e contegno della parte - Sussiste – Rif. Leg. artt. 143, 151, 2697 cod. civ.; art. 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria