La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2024 n. 22290

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 7 agosto 2024 n. 22290 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, poiché si tratta di memorizzazione fonica di un fatto storico.
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

 
Infedeltà coniugale – Prova - Registrazione su nastro magnetico – Rif. Leg. artt. 2712 e 2735 cod. civ.; artt. 115, 116, 132, 167 e 183 c.p.c.

 

editor: Cianciolo Valeria