Assegno divorzile al coniuge che dimostri di avere rinunciato ad occasioni di lavoro in costanza di matrimonio. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14727
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In presenza di una situazione di rilevante disparità della condizione economico-patrimoniale delle parti, l'assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui dimostrazione in giudizio è a carico del coniuge richiedente, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile: finalità “equilibratrice” – Mantenimento dei figli – Proporzionalità
La Corte di Cassazione preliminarmente rigetta i primi due motivi di impugnazione i quali sotto le mentite spoglie dell'eccepita violazione di legge processuale tentano di introdurre un sindacato di fatto, di per sé inammissibile in sede di legittimità, sull'esito delle operazioni peritali e del materiale istruttorio raccolto.
Quanto al riconoscimento dell’assegno divorzile, la Corte rimanda alle Sezioni Unite del 2018 n. 18287 le quali hanno evidenziato come il giudice debba accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in ragione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, in ogni caso, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti (Cfr. Cass., Sez. U., 18287/2018).
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, secondo il principio di proporzionalità, di cui agli artt. 316-bis e 337-ter, quarto comma, c.c., questo va ripartito tra i genitori in relazione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cfr. Cass. 2536/2024).
editor: Fossati Cesare
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