Da valutare le condizioni di entrambi i genitori per verificare il principio di proporzionalità. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14760
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Il giudice, in qualità di garante del superiore interesse del minore, può assumere provvedimenti relativi alla prole minore anche ultrapetita.
Non sussiste violazione del divieto di extrapetizione ove il giudice d'appello, restando nell'ambito della "causa petendi" e del "petitum", sorregga la decisione di primo grado con argomentazioni diverse da quelle date dal giudice di primo grado e da quelle addotte dalle parti.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Separazione – figli – mantenimento – giudice - poteri ufficiosi – ultra petita - proporzionalità
Rif. Leg.: artt. 148, 316 bis e 337 ter comma 2 e 4 c.c. - art. 112 cpc
editor: Fossati Cesare
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