Lo stato di disoccupazione del genitore non fa venire meno il suo dovere di mantenere il figlio. Corte di Cass., Sez. I Civ., Ord. 7 maggio 2024 n. 12283
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Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Conforme Cass. sent. n. 39411/2017
Rif. Leg. Artt. 147, 337-ter c.c.
Dovere di mantenimento dei figli – Risorse economiche dei genitori – Trasferimento del minore – Bigenitorialità
La Corte di Cassazione, rigettando in quanto inammissibili i primi due motivi di impugnazione che censurano accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, rileva l’infondatezza della censura del ricorrente in quanto il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individuando, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La Suprema Corte rileva tuttavia la fondatezza del terzo motivo di impugnazione, per non avere la Corte d’Appello motivato, come necessario, adeguatamente ed esaurientemente sul trasferimento della minore con la madre a parecchi chilometri di distanza dal padre, circostanza che oggettivamente ostacola il rapporto con quest’ultimo, e ciò in pregiudizio dei principi di diritto inerenti alla bigenitorialità.
La decisione impugnata viene quindi cassata, in relazione al motivo così proposto, in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione né vi ha dato risposta in considerazione dei precitati principi giuridici.
editor: Fossati Cesare
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