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Incarichi ai Servizi Sociali e prescrizioni ai genitori per evitare il rischio dispersione scolastica. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 17 maggio 2024

Lunedì, 20 Maggio 2024
Giurisprudenza | Scuola | Responsabilità genitoriale | Procedimento civile minorile | Minori | Merito Sezione Ondif di Genova
TM Genova, Est. Villa, decreto 17.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Qualora dall’esame degli atti emerga una situazione non adeguata ai bisogni di crescita e di educazione del minore, ma non così pregiudizievole da rendere necessaria la limitazione complessiva della responsabilità genitoriale con affidamento del minore all’Ente ex art 5-bis Legge 184/1983, ricorrono i presupposti per l’attuazione degli incarichi al Servizio Sociale competente per territorio attraverso il regime di cui all’art 333 c.c. con prescrizioni ai genitori, con l’avvertenza che in caso di mancata collaborazione l’Ente territoriale è tenuto all’immediata segnalazione all’Autorità Minorile alla quale spetta di valutare l’emissione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.

 

Rif. Leg.: Art. 333 c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Pregiudizio del minore – Criticità del nucleo familiare – Collaborazione dei genitori – Affidamento all’Ente – Incarichi ai Servizi Sociali – Prescrizioni ai genitori

Il Tribunale per i Minorenni di Genova provvede così in via provvisoria alle criticità riscontrate all’interno del nucleo familiare in oggetto, portato all’attenzione della Autorità Giudiziaria per la grave dipendenza del minore dai videogiochi con conseguente inadempimento scolastico e con evidente incapacità dei genitori, isolati e privi di competenze pratiche per molti aspetti della vita quotidiana, di gestire i problemi del figlio.

Preso atto dell’atteggiamento collaborativo dei genitori, il TM ritiene che non sussistano ancora i presupposti per l’affidamento del minore all’Ente perché provveda direttamente all’attuazione degli incarichi ex art. 5-bis Legge 184/1983, posto che il primo comma, attraverso il richiamo agli articoli 1 e 2 Legge cit., evidenzia chiaramente come tale presidio normativo serva a superare eventuali inerzie o opposizioni dei genitori rispetto alle proposte progettuali avanzate dai Servizi e condivise dall’Autorità Giudiziaria. Né l’affidamento al Servizio Sociale deve essere utilizzato come strumento per privilegiare un intervento rispetto ad un altro.

Richiamata la giurisprudenza sul punto (Cfr. Cass., I sez. civ, 32290/2023 e 33185/2023) che intende evitare confusione anche a livello lessicale, l’attuazione degli incarichi al Servizio Sociale avviene attraverso il regime delle prescrizioni ex art. 333 c.c. agli esercenti la responsabilità genitoriale, ammoniti delle conseguenze in caso di mancata collaborazione con l’Ente.

autore: Fossati Cesare