Infortunio a scuola e risarcimento dei danni - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 27 maggio 2024, n. 14720
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La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale, con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni.
Scuola - Responsabilità civile - Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - Contratto di assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile; Rif. Leg. Artt. 1218, 2048 e 2697 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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