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Minori. La Cassazione ripercorre la legislazione in tema di affidamento ai servizi sociali e ascolto - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 novembre 2023 n. 32290

Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 novembre 2023 n. 32290 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
Non sussiste un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.
Il giudice può, in ogni caso, omettere l'ascolto del minore qualora lo ritenga contrario al suo interesse dandone adeguata motivazione. Nel caso in esame, il giudice ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto che fosse un mezzo migliore per recepire le istanze e le esigenze delle minori quello dell'ascolto indiretto tramite cioè la psicologa dei servizi sociali.


Minori – Ascolto del minore – Affidamento ai servizi sociali - Rif. Leg. artt. 315 – bis, 330, 333, 336-bis cod. civ.; artt. 78, 79, 473-bis.7 e art. 473-bis.8 c.p.c.; art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea

editor: Cianciolo Valeria