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Revisione dell'assegno. Il giudice deve considerare ogni circostanza sopravvenuta allegata nel ricorso - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2024 n. 13739

Lunedì, 20 Maggio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 maggio 2024 n. 13739 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, occorre anche considerare che la riconosciuta riduzione del reddito dovuta al pensionamento, e la presenza di tutti gli altri molteplici indici di variazioni reddittuali delle parti come la convivenza della richiedente l’assegno divorzile con altro compagno.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la circostanza della convivenza nello stesso immobile, aggiornando l'esame all'attualità, sulla base di fatti nuovi forniti dal ricorrente. Tanto più che pacificamente risulta acclarato che una nuova convivenza stabile more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno di mantenimento, salvo che per la sua eventuale componente compensativa per la quale tuttavia occorre la prova rigorosa del contributo offerto alla comunione familiare ed all'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative.

Assegno divorzile – Revisione dell’assegno - Convivenza – Rif. Leg. artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

autore: Cianciolo Valeria