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Casa familiare. Persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime del titolo di proprietà - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16051

Giovedì, 13 Giugno 2024
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024 n. 16051 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per la assegnazione, e tra questi se la dimora costituisca o meno l'habitat dei figli: peraltro deve anche tenersi presente che detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari e che può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti. La casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso.


Assegnazione della casa familiare – Rif. Leg. art. 337-sexies c.c.

editor: Cianciolo Valeria