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Niente assegno alla moglie che dopo la separazione si inserisce stabilmente nel mondo del lavoro - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 maggio 2024 n. 13919

Lunedì, 20 Maggio 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 maggio 2024 n. 13919 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. D’Orazio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile deve accertarsi che la donna nel corso del matrimonio, in esso compreso il periodo di separazione, si sia dedicata alla famiglia e ai figli e in che misura, in ipotesi anche prevalente all’impegno profuso dall’altro coniuge, e se ciò abbia determinato una riduzione delle sue possibilità di guadagno e di lavoro.
Alla luce di tale principio, dunque, non spetta alla moglie l’assegno divorzile se non dia prova concreta della rinuncia a specifiche occasioni lavorative e se a seguito della separazione sia stata in grado di trovare un’occupazione a tempo pieno e indeterminato che le garantisca un reddito mensile.

Divorzio –  Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

autore: Cianciolo Valeria