Manca un’esigenza specifica di carattere assistenziale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13 maggio 2024, n. 12953
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L’affermazione secondo cui la moglie avrebbe necessariamente fornito il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare è espressa in forma ipotetica, non all'esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova.
Il modesto squilibrio reddituale è del tutto inidoneo, in via esclusiva a fondare il diritto all'attribuzione dell'assegno di divorzio.
La mancanza di figli esclude dalle statuizioni post scioglimento del vincolo quella relativa all'assegnazione della casa coniugale.
Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18287 del 11.07.2018
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – natura assistenziale – contributo personale - Disparità reddituale tra i coniugi – casa coniugale
editor: Fossati Cesare
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