Sì alle telefonate con i figli minori anche per i condannati per reati di criminalità organizzata che abbiano accesso ai benefici penitenziari - Corte Cost., Sent., 13 maggio 2024, n. 85
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In ragione della violazione del principio di ragionevolezza, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354,", le parole "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto".
Diritto penale della famiglia - Carceri e sistema penitenziario – Figli minori - Colloqui e corrispondenza - Questioni di legittimità costituzionale; Rif. Leg. D.L. 30 aprile 2020, n. 28 art. 2-quinquies, comma 1
editor: Ferrandi Francesca
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