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Maltrattamenti. La provocazione non è causa di esclusione della pena - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15 luglio 2024 n. 28417

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 15 luglio 2024 n. 28417– Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale, dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici.
La provocazione da parte del soggetto passivo non costituisce pertanto causa di esclusione del reato di maltrattamenti, la di cui pena non può essere perciò esclusa o diminuita.
La ragione giustificativa delle scriminanti previste dagli articoli 51 e 52 del codice penale risiede nell’inevitabile necessità delle relative condotte, perché, a seconda dei casi, imposte alla gente dalla legge o indispensabili per la salvaguardia di un diritto proprio o altrui non altrimenti tutelabile.
Nel caso in esame, non sono state riconosciute, mancando l’adeguatezza funzionale della condotta rispetto all’interesse tutelato dall’ordinamento giuridico che è il presupposto essenziale perché la stessa possa essere ritenuta conforme al sistema normativo
 
Maltrattamenti - Attenuante della provocazione – Esclusione del reato – Diniego delle cause di giustificazione - Rif. Leg. artt. 51, 52 e 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria