Se le dichiarazioni della vittima minorenne non sono attendibili, il fatto non sussiste. Tribunale penale di Ancona, sent. 26 giugno 2024, est. Matteo Di Battista
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Qualora non sussistano circostanze di carattere oggettivo, idonee da sole a comprovare le condotte delittuose (violenza sessuale ai danni della figlia minore) e le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla persona offesa e dalla parte civile risultino incerte, parziali, contraddittorie, incostanti nel tempo, e pertanto, prive dei requisiti necessari ad assurgere al rango di prova dei fatti narrati, permanendo dubbi più che ragionevoli circa il reale svolgimento degli accadimenti, ne consegue l’assoluzione dell’imputato ai sensi perché il fatto non sussiste.
Violenza domestica – violenze sessuali - dichiarazioni della vittima minorenne - attendibilità - prova
Rif. Leg. Art. 609-bis c.p. - art. 530, secondo comma, c.p.p.
Il Tribunale di Ancona ha sentenziato la non sussistenza delle accuse di violenza sessuale a carico dell’imputato nei confronti di sua figlia minorenne.
Qualora non si disponga di emergenze esterne di carattere oggettivo idonee a comprovare il carattere delittuoso della condotta, ai fini della dimostrazione di una violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. dirimente è la valutazione della fondatezza della ricostruzione degli eventi.
Il Tribunale di Ancona ha valutato incerte, parziali e contraddittorie le dichiarazioni della figlia dell’imputato portando come argomentazioni la differenza tra memoria episodica e memoria semantica e il c.d. trascinamento.
La memoria episodica si riferisce ad eventi sperimentati (o autobiografici), mentre quella semantica attinge dalla conoscenza generale.
I presunti abusi sono avvenuti quando la figlia aveva undici anni, età in cui la memoria semantica inerente alla sfera sessuale è pressoché inesistente, creando una netta divaricazione tra queste due memorie, con conseguente caduta della credibilità delle sue dichiarazioni.
Inoltre, la comunicazione degli episodi di violenza è avvenuta alcuni anni dopo, esattamente quando i genitori si stavano bruscamente separando e, secondo il Collegio, ciò ha reso plausibile che la ricostruzione fosse stata fortemente suggestionata da fonti esterne.
Infatti, nei minori è dimostrato scientificamente che un contenuto suggerito possa spesso sostituire il tratto originario dell’evento, tanto da provocare ricordi di eventi che non sono mai accaduti (effetto trascinamento).
Queste motivazioni, corroborate da diverse discrasie logico-cronologiche, hanno indotto il collegio a ritenere non totalmente credibili le dichiarazioni della figlia, ritenendo che non sia stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale del padre.
Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’avv. Daniela Giampieri Presidente ONDIF Sez. Ancona che ne ha curato la notazione
editor: Fossati Cesare
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