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Art. 649 c.p. Causa di non punibilità esclusa per il convivente more uxorio - Cass. Pen., Sez. II, sent. 12 luglio 2024 n. 28049

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 12 luglio 2024 n. 28049 – Pres. Beltrani, Cons. Rel. Agostinacchio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 cod. pen. non si estende al convivente "more uxorio".
Nella disciplina delle cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul «bilanciamento» tra contrapposti interessi, il legislatore può adottare soluzioni diversificate.
La deroga, in via eccezionale, all’applicazione della pena, non consente analogie, operando il divieto di cui all’art. 14 preleggi.
 
Diritto penale della famiglia – Convivente more uxorio – Truffa – Cause di giustificazione e cause di esclusione della colpevolezza - Carattere relativo del divieto di analogia -  Delitti contro il patrimonio - Rif. Leg. art. 14 preleggi; artt. 61, 384, 574-bis e 649 cod. pen.; art. 25 Cost.; D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6

editor: Cianciolo Valeria