Contrasto fra i genitori per l’iscrizione a scuola. Prevale la volontà del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2024 n. 13570
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Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola "religiosa" o "laica" presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
Scuola – Minori – Interesse del minore – Educazione scolastica - Contrasto genitoriale - Scelta tra "scuola religiosa" e "scuola laica" - Soluzione - Libertà di scelta del minore – Laicità dello Stato – Bilanciamento di interessi – Rif. Leg. artt. 147, 315-bis e 337-ter cod. civ.; art. 709-ter c.p.c.; artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19, 30, 31, 33, 39, 111 Cost.; artt. 8, 9 e 14 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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