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Decadenza per il padre già condannato per abusi sessuali ai danni della figlia maggiorenne e affido all’Ente. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 3 luglio 2024

Sabato, 6 Luglio 2024
Giurisprudenza | Violenza - Ordini di protezione | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Genova
TM Genova, Est. Verrina, decreto provv. 3.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre che, dopo avere riportato una condanna penale per abusi sessuali nei confronti della figlia ormai maggiorenne, mantenendo un atteggiamento pregiudizievole nei confronti della minore, non ha mai mostrato comportamenti di consapevolezza, pentimento o compassione nei confronti delle figlie per il danno alle stesse arrecato, pur essendo, piuttosto, perfettamente cosciente della gravità delle condotte delle quali è stato riconosciuto responsabile. Fermo l’obbligo di contribuire al mantenimento della minore che non viene meno a seguito della pronuncia di decadenza.

Conforme Cass., sez. VI penale, 24/4/2007, n.16559

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 4 maggio 1983 n. 184; Artt. 333, 336, 48 e 51 disp. Att. c.c., Art. 741 c.p.c.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Condotta pregiudizievole per i figli – Affidamento ai Servizi Sociali – Collocamento extra-familiare della minore

Il Tribunale per i Minorenni di Genova, pronunciatosi in via definitiva e con efficacia immediata sulla decadenza, conferma, ancora in via provvisoria, la misura già adottata dell’affido ai Servizi Sociali della minore in ragione del comportamento pregiudizievole posto in essere anche dalla madre, la quale ha dimostrato empatia con l’ex compagno piuttosto che con le figlie per le violenze dalle stesse subite, negando il danno a loro arrecato, assumendo atteggiamenti omertosi nei confronti dei Servizi e manipolatori verso la minore, tanto da ingenerare in quest’ultima sentimenti di smarrimento e un profondo senso di colpa.

La tutela della minore viene azionata altresì mantenendone il collocamento in Comunità, con divieto di pernottamento presso la casa materna sino a diversa proposta del Servizio Sociale soggetta ad approvazione da parte del Giudice Delegato e con previsione di rientri monitorati e, almeno in parte, sostenuti dalla presenza di una figura educativa.

Prescrizioni e ammonizioni alla madre, al fine di una più intensa collaborazione all’attuazione del provvedimento, e anche al padre, onerato di contribuire al mantenimento della minore e di contattare i Servizi Sociali per un’adeguata valutazione, di concerto con il competente Servizio Sanitario, e per un avvio ad un percorso di sostegno psicopedagogico, qualora il genitore, una volta in libertà, intenda riavvicinarsi alla figlia.

editor: Fossati Cesare