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L’affidamento della prole ai servizi sociali - Cass. Civ., Sez. I, Sent., 09 luglio 2024, n. 18769

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 09 luglio 2024, n. 18769; Pres. Tricomi, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 184 del 1983, si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso, che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.


Minori – Affidamento ai servi sociali – Compiti dei servizi sociali – Limitazioni della responsabilità genitoriale; Rif. Leg. Artt. 330 - 333 ss. c.c.

editor: Ferrandi Francesca