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L’ostinata avversione verso un genitore può derivare dal conflitto di lealtà. Corte d’Appello di Bari 29 aprile 2024

Lunedì, 15 Luglio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Psicologia forense | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte d'Appello di Bari, Est. Putignano, decreto 29.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La necessità di compiacere un genitore può aver influenzato l’atteggiamento di ostinata avversione verso l’altro, tanto più se il minore stava vivendo sentimenti di perdita del proprio posto centrale nella vita del genitore.

Rif. Leg.: Art. 330 c.c.  

Responsabilità genitoriale – decadenza – rifiuto – conflitto di lealtà

La Corte d’Appello di Bari Sez. Minori, con decreto del 12.04.2024, pubblicato il 29.04.2024, ha accolto il reclamo proposto da una madre dichiarata decaduta dal TM, affermando il principio secondo cui, il rifiuto espresso dal minore a non voler più intrattenere alcun rapporto con la madre non può fondare un provvedimento di completa cancellazione del ruolo genitoriale.
Ha evidenziato che, la volontà del minore, “ascoltato in diverse occasioni” e anche “in epoca recente”, “sia pure costituendo un fatto storico non ignorabile, non può essere ritenuto un elemento risolutivo ai fini dell’indagine di accertamento dei presupposti per la pronuncia decadenziale di cui all’art 330 c.c., in considerazione che, dagli argomenti esposti in questa rinnovata fase del giudizio, è emersa la ragionevole insussistenza”.
Ha ritenuto, per tale ragione, di non disporre la sua audizione, richiesta dal padre costituitosi nel giudizio, in considerazione che, “una ennesima audizione del minore sarebbe contraria al suo interesse, in quanto lo esporrebbe nuovamente ad un forte disagio emotivo con negative ripercussioni sul suo stato psicologico”.
Ha dichiarato di non condividere il ragionamento giustificativo posto a fondamento della declaratoria decadenziale e ha rimarcando le circostanze caratterizzanti l’intera vicenda controversa che hanno disvelato, “prima facie”, “l’oggettiva e palese sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla necessità di garantire la tutela del “best interest” del minore, che da oltre un lustro non vive con la madre”.
Ha avvalorato le valutazioni espresse dal CTU, designato nell’ambito del procedimento decadenziale, chiamato ad accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e la qualità delle loro rispettive relazioni con il figlio, e se rispondesse all’interesse del minore la prosecuzione di contatti con ciascun genitore, che, da un lato, ha evidenziato “l’adeguatezza genitoriale di entrambi i genitori, idonei ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore”, e, dall’altro, ha dedotto che “l’atteggiamento di ostinata avversione” emersa nei confronti della madre “possa essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla “necessità di compiacere il padre” .
Ha affermato che, la “probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre sul figlio”, ha trovato riscontro nella valutazione espressa dall’ausiliaria del PM nominata nell’ambito del p.p. a carico della madre, per il reato 572 c.p., la quale ha confermato le situazioni indiziarie ad essa riconducibili.
Ha evidenziato che, nel predetto contesto giudiziario, - conclusosi con l’archiviazione e il conseguente rigetto della opposizione al relativo decreto proposta dal padre -, sono state escluse i circostanziati episodi violenti perpetrati dalla madre nei confronti del figlio denunciate dal padre, e che “non fossero idonei ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia”; il Gip, difatti, ha escluso la condotta abbandonica della madre assunta nei confronti del figlio, della quale si doleva il padre, e l’aver occasionalmente “sculacciato il figlio”, valga a configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione, trattandosi, viceversa, di “mezzi di offesa modicissimi che non hanno arrecato nessuna conseguenza fisica dannosa al piccolo”.
Il TM, a parere della Corte, ha ritenuto di poter fondare il provvedimento decadenziale, apostrofandolo “drastico e labilmente motivato”, sulla scorta di comportamenti violativi dei doveri genitoriali da parte della madre, individuati e ritenuti dal padre pregiudizievoli per il figlio, non provati, sia sotto la mancata cura e vigilanza del minore, che sotto l’aspetto del mantenimento.


*Si ringrazia l'avv. Anna Paola Mariella, associata Ondif Bari

editor: Fossati Cesare