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Differenze fra affidamento esclusivo e super – esclusivo - Tribunale di Grosseto, sent. 29 aprile 2024 n. 439

Mercoledì, 15 Maggio 2024
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Grosseto
Tribunale di Grosseto, sentenza 29 aprile 2024 n. 439 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Occorre disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre, se è necessario ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.
Il regime di affido esclusivo disposto non deve confondersi con il regime di affido c.d. super-esclusivo. Nella presente fattispecie, dunque, il padre rimane titolare del potere di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per il minore. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
La deroga alla regola dell'affidamento condiviso si giustifica, come nel caso di specie, se vi è la radicata volontà del minore di non avere rapporti con il padre il cui coinvolgimento nelle decisioni che non siano di maggiore importanza, potrebbe verosimilmente essere vissuto dal minore come pregiudizievole in quanto percepito come l'intrusione nella sua sfera personale da parte di una figura con cui non ha più alcuna condivisione da molti anni e che ha mostrato, in passato, di non essere in grado di sintonizzarsi in modo sufficientemente adeguato rispetto ai vissuti ed ai comprensibili timori del figlio.


Separazione – Abbandono del tetto coniugale – Differenze fra affidamento esclusivo e super – esclusivo - Affidamento esclusivo alla madre – Potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio - Volontà decisionale del figlio – Rif. Leg. artt. 143, 146, 151 e 337 quater cod. civ., art. 709 ter cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria