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I compiti dei servizi sociali devono essere specificamente descritti nel provvedimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2024 n. 11624

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11624 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 5-bis della legge 184/1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto) dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art. 5-bis l. 184/1983, i compiti dei servizi devono essere specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

 
Separazione – Addebito – Affidamento dei figli ai Servizi Sociali – Alta conflittualità fra i genitori - Mancata nomina del curatore speciale processuale -  Rif. Leg. artt. 336-bis e 337 cod. civ.; art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; art. 12 della convenzione di New York del 20 novembre 1989; art. 6 della convenzione di Strasburgo del 1996; art. 5 – bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

editor: Cianciolo Valeria