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In un contesto di conflittualità genitoriale, ai Servizi Sociali il compito di garantire l’esercizio della bigenitorialità. Tribunale di Pescara, 21 marzo 2024

Venerdì, 3 Maggio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Pescara
Tribunale di Pescara, Est. Villani, decr. provv. 21.03.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento ex art. 250 c.c., già assunti i provvedimenti provvisori, permanendo una rilevante conflittualità tra i genitori che si traduce nella difficoltà di gestione dell’esercizio del diritto di visita da parte del padre, è opportuno adottare modalità ancora provvisorie, per un periodo delimitato di tempo, che consentano un graduale avvicinamento del bimbo, ancora in tenera età, al genitore, prima di stabilire una regolamentazione definitiva e dettagliata sull’affidamento del minore, i tempi e i modi di frequentazione nell’interesse dello stesso e nell’ambito di un equilibrato esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori; ma ciò deve opportunamente avvenire tramite i Servizi Sociali ai quali viene conferito l’incarico di monitorare l’andamento delle visite e la situazione familiare e quant’altro d’interesse ai fini delle opportune determinazioni, segnalando eventuali criticità, inadempienze o condotte ostative.

Rif. Leg. Art. 250 c.c.

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Provvedimenti provvisori – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore – Principio di bigenitorialità

Il Tribunale di Pescara, facendo seguito al proprio precedente in data 25 luglio 2023, assume ancora un provvedimento provvisorio e urgente nell’interesse del minore in una situazione di aspra conflittualità tra i genitori. 

Nella fattispecie, fermi i provvedimenti già in essere in ordine all’affido esclusivo alla madre e all’onere di mantenimento a carico del padre, il Tribunale, con altra misura cautelare e provvisoria, intende gradualmente e progressivamente avvicinare il minore al padre, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. 

E ciò può realizzarsi solamente tramite l’intervento dei Servizi Sociali, incaricati di una attività di supporto e di controllo, per poi riferire all’Autorità Giudiziaria.

editor: Fossati Cesare