In assenza di conflitto di interessi nel procedimento ex art. 250 c.c. niente nomina di curatore speciale. Tribunale di Pescara, Decreto 25 luglio 2023
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Nel procedimento instaurato dal padre ex art. 250 c.c., avvenuto nelle more il riconoscimento del figlio naturale senza che gli sia stata permessa l’acquisizione del cognome paterno, non ravvisandosi in concreto un conflitto di interessi né una situazione di pregiudizio per il minore, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, essendo piuttosto opportuno stabilire temporaneamente una regolamentazione provvisoria per un congruo periodo in ordine al regime di affidamento e di mantenimento del minore e in attesa di un provvedimento definitivo.
Rif. Leg. Artt. 78, 250 c.c.
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Nomina del curatore speciale – Provvedimenti provvisori – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore
Il Tribunale di Pescara, in composizione collegale e in attesa di una successiva udienza di comparizione delle parti nanti il Giudice relatore, assume provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse del minore, al fine di instaurare la relazione tra il padre e il figlio.
Nella fattispecie, non vengono ritenuti sussistenti i presupposti in fatto e in diritto per la nomina di un curatore speciale del minore come chiesto dal padre, che invoca la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c. volto al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cfr. Corte Cass. Sez. I, Ord. n. 275 del 09/01/2020).
In via provvisoria, il figlio minore è affidato esclusivamente alla madre, con rigorosa disciplina dei tempi di frequentazione da parte del padre e dell’onere di sua contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie.
editor: Fossati Cesare
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