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Considerazioni astratte del giudice e accertamento concreto del rifiuto di lavorare del figlio non giustificano il mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 aprile 2024 n. 9609

Venerdì, 12 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 aprile 2024 n. 9609 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove venga provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
La motivazione di un provvedimento non raggiunge lo standard del c.d. minimo costituzionale se il giudice contrappone all’accertamento concreto di circostanze specifiche (in questo caso il rifiuto di lavorare da parte del giovane) una considerazione di carattere generale ed astratta di per sé non idonea a contrastare la presunzione di colpevole inerzia da parte del giovane.
Alla luce di questa argomentazione, gli Ermellini hanno cassato, perché contraddittoriamente motivato, il decreto con il quale la Corte d’Appello aveva confermato l’assegno di mantenimento, pur riducendolo nell’importo, in favore del figlio maggiorenne di cui era stata provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro.
 
Mantenimento del figlio – Colpevole inerzia nel reperimento di un lavoro – Motivazione contraddittoria del provvedimento del giudice – Rif. Leg. art. 360 c.p.c.
 

editor: Cianciolo Valeria