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Mantenimento dei figli. L'obbligo permane fino alla data in cui risultino non autosufficienti - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2024 n. 8629

Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2024 n. 8629 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il genitore è tenuto alla corresponsione del contributo di mantenimento della figlia, fino alla data in cui risulti non autosufficiente sul piano economico poiché l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.


Mantenimento - Alimenti e mantenimento per il figlio – Rif. Leg. artt. 337-ter e 337- septies cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria