Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7169
![]() |
La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto nell’attualità degli elementi indicati nell’articolo 337 -ter comma 4 c.c., e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno.”
Spese straordinarie - Mantenimento figlio maggiorenne - Principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale – Rif. Leg. artt. 143 e 337-ter cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
Mercoledì, 19 Marzo 2025
Adozione del figlio maggiorenne: dubbi sulla costituzionalità dell’art. 297 c.c. in caso ... |
Lunedì, 10 Marzo 2025
Accordi fra figlia e madre non collocataria - Corte d'Appello Bologna, Sez. ... |
Lunedì, 3 Marzo 2025
Il disturbo d’ansia non impedisce alla figlia di trovare una collocazione nel ... |
Martedì, 25 Febbraio 2025
Cancellazione di sequestro ex art. 156 cod. civ. su istanza congiunta - ... |