Niente assegno divorzile per il coniuge che non si attiva nella ricerca di lavoro. Tribunale di Campobasso, 29 gennaio 2024
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, sesto comma, Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii., i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, in considerazione, in particolare, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto
Cfr. Cass. SS.UU. 11.07.2018 n. 18287.
Rif. Leg. Art. 337 septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c.
Modifica condizioni di divorzio – Assegno mantenimento figlio maggiorenne non economicamente indipendente – Assegno divorzile: natura e funzioni
Dato atto dell’accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, il Tribunale si concentra sulla debenza dell’assegno divorzile, percepito dalla resistente in virtù di sentenza di divorzio del 2011.
A fronte di un matrimonio durato dodici anni (pur non volendo considerare il periodo di separazione), e non essendosi la beneficiaria attivata fattivamente per reperire un’occupazione, pur essendo in età da lavoro e priva di patologie o impedimenti, valutate complessivamente le condizioni economiche, reddituali, patrimoniali, abitative e lavorative delle parti e tenuto conto dell'età dell'avente diritto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per revocare integralmente l'assegno divorzile, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 incluso.
editor: Fossati Cesare
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