La zia è legittimata a pretendere dal padre inadempiente la restituzione di quanto speso per la nipote - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024 n. 5262
La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
L'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto.
Nel caso di specie la Corte di merito si è limitata ad accertare che la zia materna aveva provveduto interamente al mantenimento della nipote senza verificare, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre, riconoscendo così una doppia legittimazione - in capo sia alla zia che alla giovane - a pretendere la medesima somma.
Obblighi di mantenimento - Genitore inadempiente – Restituzione al parente - Rif. Leg. artt. 337-septies, 2028 e 2031 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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