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Figlia quasi trentenne. Solo il grave handicap garantisce il mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5177

Martedì, 27 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5177 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

Il ricorrente ha inteso censurare la decisione impugnata nella parte in cui sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 337 septies codice civile, avendo ritenuto la figlia dell’uomo meritevole dell’assegno in quanto soggetto borderline, nonostante fosse prossima ai 30 anni.

(Cassa con rinvio, Corte d'Appello di Firenze, decreto 14 novembre 2022 n. 842)

Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere della prova - A carico del richiedente l'assegno - Ragioni - Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell'autoresponsabilità - Contenuto della prova - Rif. Leg. art. 337 septies codice civile

autore: Cianciolo Valeria