Chiesti gli alimenti, inammissibile la domanda di mantenimento. Cass. civ. Sez. I, sent. 30 gennaio 2024 n. 2710
Mercoledì, 31 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Mantenimento
| Figli maggiorenni
| Disabilità
| Alimenti
| Legittimità
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando.
L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura, sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. L'assegno di mantenimento può comprendere la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno.
Figli maggiorenni - disabilità – diritto al mantenimento - alimenti
Rif. Leg.: art. 337-septies c.c. - art. 438 c.c. - art. 433 c.c.
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 1 Novembre 2024
È deducibile retroattivamente la somma che in sede di appello sia stata ... |
Martedì, 29 Ottobre 2024
Lo squilibrio economico–patrimoniale-reddituale tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo ... |
Lunedì, 28 Ottobre 2024
Il genitore è legittimato ad agire, unitamente al figlio maggiorenne convivente, per ... |
Lunedì, 28 Ottobre 2024
I presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli e della ... |