Chiesti gli alimenti, inammissibile la domanda di mantenimento. Cass. civ. Sez. I, sent. 30 gennaio 2024 n. 2710
Mercoledì, 31 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Mantenimento
| Figli maggiorenni
| Disabilità
| Alimenti
| Legittimità
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando.
L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura, sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. L'assegno di mantenimento può comprendere la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno.
Figli maggiorenni - disabilità – diritto al mantenimento - alimenti
Rif. Leg.: art. 337-septies c.c. - art. 438 c.c. - art. 433 c.c.
autore: Fossati Cesare
Lunedì, 13 Maggio 2024
Assegno divorzile nel caso in cui la debolezza economica del richiedente sia ... |
Venerdì, 10 Maggio 2024
Mantenimento del figlio maggiorenne e onere probatorio - Cass. Civ., Sez. I, ... |
Martedì, 7 Maggio 2024
Assegno di mantenimento in favore del coniuge: l’accertamento del tenore di vita ... |
Lunedì, 6 Maggio 2024
Sul licenziamento del lavoratore disabile per superamento dell'ordinario periodo di comporto - ... |