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Chiesti gli alimenti, inammissibile la domanda di mantenimento. Cass. civ. Sez. I, sent. 30 gennaio 2024 n. 2710

Cass, Est. Tricomi, sent. 30.01.24 n.2710 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando.

L'assegno di natura alimentare non può essere equiparato all'assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura, sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. L'assegno di mantenimento può comprendere la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno.

 

Figli maggiorenni - disabilità – diritto al mantenimento - alimenti

Rif. Leg.: art. 337-septies c.c. - art. 438 c.c. - art. 433 c.c.

autore: Fossati Cesare