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Mantenimento del figlio e principio di proporzionalità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536

Lunedì, 29 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
L’applicazione di tale principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni fra i genitori, quando uno di essi sia privo di redditi e di cespiti propri e percepisca, come nel caso di specie, un assegno posto a carico dell’altro genitore con funzione assistenziale.


Mantenimento dei figli – Proporzionalità del contributo – Rif. Leg. artt. 143, 315 - bis, 316-bis, 337- bis e 337-  ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria