Violazione obblighi di mantenimento. Creditore è anche il coniuge affidatario - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 gennaio 2024 n. 1474
Venerdì, 12 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Mantenimento dei figli
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Il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.
Diritto penale - Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (e non ancora autosufficiente) - Contributo - Spese già sostenute per detto mantenimento - Richiesta da parte del genitore già affidatario - Legittimazione "iure proprio" – Condizioni – Rif. Leg. artt. 74, 77, 78 e 80 cod. proc. pen.; art. 570-bis cod. pen.; art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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