Permane la funzione compensativa, irrilevante il reddito di cittadinanza. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 13 dicembre 2023, n. 34924
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Il riferimento al reddito di cittadinanza è irrilevante, anche alla luce della recente abrogazione dell'istituto, essendo rilevante, invece, che il giudice di merito abbia considerato tutte le fonti di reddito proprie di ciascuno dei litiganti
Divorzio – assegno – funzione perequativa – reddito di cittadinanza
Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
editor: Fossati Cesare
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