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L'assegno di mantenimento per i figli decorre dalla data della domanda. Cass., Sez. I, Ord. 24 novembre 2023, n. 32680

Martedì, 12 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cassazione, Sez. I , Est. Tricomi, 24.11.23 n.32680 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza.

Conforme Corte di Cassazione n. 17570/2023 

Rif. Leg.  Artt. 337 ter, 445, 2727, 2729 c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Contributo per il mantenimento ordinario dei figli - Assegno divorzile - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa

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Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d'Appello impugnata in riferimento all'unico motivo accolto, relativo alla decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli, disponendo che l'aumento, rispetto a quanto previsto in sede di separazione, nella misura determinata dalla Corte di merito debba essere fatto decorrere dalla domanda proposta nel procedimento divorzile in primo grado, non contenendo la statuizione impugnata alcuna circostanza tale da integrare una espressa limitazione.

Dichiarando inammissibile il quarto motivo di impugnazione, che di fatto sollecita una rivisitazione di merito sul quantum, la Suprema Corte ricorda che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa è necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente e presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, in difetto del quale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, nella ipotesi in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).

editor: Fossati Cesare