Inammissibili le domande svolte dal convenuto costituitosi dopo la rimessione in ruolo della causa - Tribunale di Verona, Sent., 24 ottobre 2023, n. 2012
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
Sono inammissibili le domande svolte dal convenuto/resistente costituitosi dopo la rimessione in ruolo della causa, ad esito di domande tese a conseguire la modifica delle pronunce già adottate dal Tribunale nella sentenza non definitiva ed inerenti il contestato riconoscimento di un contributo per il mantenimento della prole. Rispetto a tali statuizioni ritiene il Tribunale di essere privo di ogni possibilità di pronunciamento ulteriore, dovendosi ravvisare in capo alla Corte d'Appello il potere di riformare, se del caso, la sentenza. (Nel caso di specie, oggetto dell'odierna pronuncia rimane esclusivamente unicamente la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per disporre l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro dell’ex marito del contributo al mantenimento dei figli previsto a suo carico. Per questa ragione non si è tenuto conto della documentazione depositata dopo l'assunzione in decisione della causa e delle allegazioni nuove).
Separazione giudiziale – Mantenimento del coniuge – Mantenimento dei figli; Rif. Leg. Art. 156 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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