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Modalità di frequentazione del minore censurabile per cassazione se vi è lesione del diritto alla vita familiare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 novembre 2023 n. 32013

Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 novembre 2023 n. 32013 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.

Nella specie, il ricorso, con il quale sono criticate le statuizioni del provvedimento impugnato che hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale, attiene proprio alla asserita violazione del diritto alla bigenitorialità, a causa della mancata previsione dell'affidamento paritario del minore.


Diritto alla bigenitorialità - Provvedimenti meramente attuativi dell'affidamenti dei figli minori -  Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità – Rif. Leg. artt. 147, 148, 337 ter, 337 sexies e 2697 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 8 CEDU; artt. 9 e 18 della Convenzione di New York

editor: Cianciolo Valeria