Mantenimento. Prima di sollecitare l'adempimento degli ascendenti, occorre provvedere in proprio - Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28446

Venerdì, 13 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28446 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che l’art. 316-bis cod. civ. prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, la ricorrente doveva provvedere in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento delle figlie, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro.

 
Mantenimento – Ascendenti - Concorso nel mantenimento – Sussidiarietà dell’obbligo contributivo degli ascendenti – Rif. Leg. artt. 148 e 316-bis cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria