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La revoca dell'assenso all'adozione compiuto dal genitore biologico in fattispecie relativa a nascita da maternità surrogata - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 agosto 2023, n. 25436

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 agosto 2023, n. 25436; Pres. Genovese, Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore. L'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. (FF)


PMA – Adozione – Revoca del consenso; Rif. Leg. Artt. 44 e 46 della L. n. 184 del 1983

 

editor: Ferrandi Francesca