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L’incompatibilità dei tempi di recupero della capacità genitoriale con i tempi del minore determina lo stato di adottabilità. Corte d’Appello di Milano, Sentenza 12 luglio 2024

Giovedì, 18 Luglio 2024
Giurisprudenza | Adozione | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, sentenza 12.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il prioritario diritto dei minori di crescere nell’ambito della loro famiglia di origine, che va sempre riconosciuto, non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire un’equilibrata crescita psico-fisica.

In tale prospettiva, il giudice deve rigorosamente accertare che il recupero della capacità genitoriale, nei genitori che ne sono privi, avvenga in tempi ragionevolmente certi o quantomeno prevedibili, atteso che attenderne indefinitamente gli sviluppi si risolverebbe in un inevitabile pregiudizio per i bambini.

Conf. Cass. n. 16357/2018; Cass. n. 17603/2019; vedi anche Cass. 22589/2017; Cass. n. 1837/2011

Rif. Leg. Art. 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di adottabilità: presupposti – Adozione legittimante / Adozione mite

 

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni che, all’esito di una complessa e articolata istruttoria, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, nata positiva al THC, riconosciuta solo dalla madre, la quale, mai sottopostasi a controlli sanitari durante la gravidanza, risulta avere una situazione socio-economica pregiudizievole per la bambina.

In considerazione dell’atteggiamento tenuto dalla donna fin dai primi tempi trascorsi in comunità con la figlia, sempre improntato ad assenza di disponibilità, forte ostilità, totale mancanza di consapevolezza delle proprie patologie e fragilità, con forte tendenza a manipolare e soggiogare gli altri componenti della famiglia biologica della bimba -  il padre e la propria madre - la prognosi circa i tempi di recupero occorrenti a reinstaurare una proficua e benefica capacità parentale della madre si presenta del tutto infausta.

Peraltro, il giudizio di irrecuperabilità dei legami familiari deve essere esteso all’intero nucleo, non garantendo né il padre, né la nonna materna, totalmente incapaci di evitare o contenere i deleteri effetti dei disturbi della madre sulla psiche della piccola, garanzia di stabilità e di adeguato supporto alla serena ed equilibrata crescita della minore.

L’appello proposto è pertanto infondato, né corrisponde all’interesse della bimba la conservazione dei rapporti con i familiari biologici secondo il modello della cd. adozione mite, nella piena consapevolezza che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, essendo il primo funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, non estinguendo invece il secondo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur spettando l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.

(Cfr. Cassazione civ. 1 luglio 2022, n. 21024; Cass. 13 maggio 2024 n. 12977).

editor: Fossati Cesare