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L’irrecuperabilità delle competenze genitoriali determina lo stato di abbandono morale e materiale del figlio. Corte d’Appello di Brescia, Sent. 22 luglio 2024

Mercoledì, 24 Luglio 2024
Giurisprudenza | Adozione | Merito Sezione Ondif di Brescia
Corte d'Appello di Brescia, Est. Domanico, sentenza 22.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora dalle chiare e univoche risultanze dell'istruttoria emerga che entrambi i genitori non sono in condizione di prendersi cura in maniera adeguata del figlio e il recupero delle capacità genitoriali non appaia seriamente ipotizzabile in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore, in assenza di parenti che con quest’ultimo mantengano rapporti significativi e, in ogni caso, diano la disponibilità ad essere valutati per l'affido, sussiste lo stato di abbandono del minore di cui va dichiarata l’adottabilità.

Rif. Leg. Artt. 5, 8, 10, 28 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di adottabilità - presupposti – Adozione legittimante – Decadenza dalla responsabilità genitoriale

La Corte d’Appello di Brescia, nella fattispecie, condivide integralmente la motivazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore, la decadenza, con immediata efficacia ai sensi dell’art. 10 L. 184/1983 e ss.mm.ii. della madre e del padre dall’esercizio delle responsabilità genitoriali, confermando la sospensione dei rapporti tra il minore e i genitori e ogni parente, nonché il già disposto collocamento del minore, a rischio giuridico, presso la coppia scelta dal Tribunale.

Il Giudice di prime cure, infatti, a parere del Collegio, ha esaminato in modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e ha correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.

La C.T.U. espletata in primo grado ha acclarato la grave condizione di immaturità, fragilità, dipendenza psicologica ed economica della madre - affetta da un ritardo mentale insuscettibile di futuro miglioramento - l’assenza di ogni progettualità e la scarsa consapevolezza delle esigenze del figlio; il padre, per parte sua, abusante di alcool e cocaina, gravato da precedenti penali, non è risultato in grado di riorganizzare l’esistenza propria e del figlio, di cui si è sempre disinteressato.

Le gravi carenze di accudimento e di vicinanza emotiva al figlio hanno determinato un danno psicofisico al minore, superato nel tempo grazie alla stabilità e sicurezza acquisite presso la famiglia adottiva.

A fronte dell'accertato stato di abbandono del minore e della irrecuperabilità delle competenze genitoriali, la Corte ritiene che il mantenimento dei legami nell’ambito di un’adozione legittimante richieda come presupposto una valutazione approfondita e contestualizzata all’oggi dell'interesse del minore a mantenere la relazione, nel caso di specie, prospettata con la sola madre, apparsa tuttavia non consapevole dei propri limiti, incapace di accedere ad una relazione di aiuto, oppositiva e aggressiva.

Accertato lo stato di abbandono materiale e morale in cui si trova il minore, deve essere confermata la sentenza impugnata.

editor: Fossati Cesare