La fragilità dei genitori determina lo stato di adottabilità della minore. Tribunale per i Minorenni di Genova, Sentenza 20 maggio 2024
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Va dichiarato lo stato di adottabilità della minore e, tenuto conto della tenera età e delle esigenze di nuovi riferimenti familiari, ne va disposto l’immediato collocamento in una famiglia avente i requisiti per l’adozione e reale disponibilità al collocamento con rischio giuridico, scelta dal Tribunale, con conseguente sospensione dalla responsabilità genitoriale e interruzione dei rapporti della minore con il padre e la madre, qualora sussistano le condizioni di abbandono morale e materiale determinato da una situazione psicologica e anche fisica, non transitoria, che renda i genitori, ancorchè animati da sentimenti profondi, inidonei ad assumere e a conservare piena consapevolezza di responsabilità verso la figlia.
Conforme Cass. Civ., Sez. I, Ord. 1 febbraio 2022 n. 3059
Rif. Leg.: Art. 8 Legge 4 maggio 1983 n. 184
Stato di abbandono morale e materiale del minore – Adozione aperta: insussistenza dei presupposti – Stato di fragilità dei genitori – Collocamento extra-familiare della minore
La precitata pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Genova fa seguito ad un’articolata istruttoria di quasi due anni, nel corso della quale i genitori si sono rivelati incapaci non solo di gestire le cure necessarie per la minore, affetta da celiachia e da un ritardo neuro-psicomotorio con difficoltà linguistiche, ma anche di recepire i suggerimenti e le indicazioni degli operatori dei servizi e di soggetti terzi preposti alla cura della minore. Ciascuno dei genitori, con modalità diverse e in conseguenza di proprie personali fragilità, si è dimostrato incapace di tradurre la declamazione dei bisogni della figlia all’evidenza dei fatti in una organizzazione comportamentale atta a soddisfarli.
Né, nella fattispecie, possono essere ritenuti adeguati i percorsi dell’affido extrafamiliare o della adozione aperta, sistemi complessi che, per poter funzionare, richiedono l’attivazione di risorse psichiche sia da parte degli adulti coinvolti, sia, in particolar modo, da parte dei minori che si trovano ad investire parte delle loro risorse “nell’attribuzione di senso alla complessità, sottraendole alle richieste evolutive”.
Il mantenimento forzoso dei rapporti con le figure parentali è considerato deleterio per la minore, né sono ritenuti sussistenti i presupposti descritti dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 183/1983, ossia i gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione psico-affettiva che in passato potrebbe avere intessuto con la minore relazioni positive, rappresentando un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita.
editor: Fossati Cesare
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