Mancato ascolto dell’infradodicenne: motivazione necessaria solo se espressamente richiesto. Cass., Sez. I, Ord. 9 agosto 2023 n. 24226
In base al disposto dell’art. 336 bis c.c. - disciplina previgente al d.lgs. n. 149 del 2022 - il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest’ultimo, ove abbia compiuto i dodici anni di età. Ove si tratti di minore di età inferiore ai dodici anni:
1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore anche al fine di verificarne la capacità di discernimento;
2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale;
3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva.
È ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU.
Esercizio della responsabilità genitoriale – revisione delle condizioni
Rif. Leg.: art. 337-quinquies c.c. – art. 710 cpc – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c.
editor: Fossati Cesare
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