Gli effetti della revisione delle condizioni di separazione decorrono dalla data della domanda. Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101
Il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno
Conforme Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I, 07/01/2008, n. 28 nello stesso senso, in tema di assegno divorzile, Cass., Sez. VI, 30/07/2015, n. 16173; Cass., Sez. I, 22/05/2009, n. 11913.
Rif. Leg. Artt. 156, 158, 2697 c.c.; 91, 92, 112, 115, 116, 295, 711 c.p.c.; 3, 24, 111 Cost.
Modifica delle condizioni di separazione - Decorrenza degli effetti della revisione - Onere della prova - Principio della soccombenza reciproca ai fini delle spese processuali
- §§
La Corte di Cassazione, nella fattispecie, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso avverso il Decreto della Corte di Appello di Roma che ha escluso che la modifica delle condizioni della separazione potesse essere fatta decorrere da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, precisando che, non essendo stati adottati provvedimenti presidenziali e non essendosi il Tribunale pronunciato espressamente, le statuizioni adottate in sede di separazione avevano continuato a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale.
Il primo motivo di impugnazione viene respinto, in quanto ritenuto infondato in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la decorrenza degli effetti della revisione dalla data di proposizione della domanda, anziché da quella di maturazione dei relativi presupposti, non si pone in contrasto con il principio generale secondo il quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte il cui diritto sia stato giudizialmente riconosciuto.
L'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, mentre da un lato non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degli importi già percepiti, stante il carattere sostanzialmente alimentare degli stessi, dall'altro dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. Cass. Sez. I, 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez. VI, 04/07/ 2016, n. 13609 ; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987 ), limitatamente ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, rimanendo invece l'esonero precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione.
Inammissibili gli altri motivi di impugnazione, con conseguente rigetto integrale del ricorso.
editor: Fossati Cesare
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