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Riconoscimento di sentenza straniera, adozione piena e spese processuali - Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 12 luglio 2023 n. 19890

Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 12 luglio 2023 n. 19890 – Pres. Rel. Bisogni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.

Nel caso in esame, la circostanza che fosse stato riportato integralmente il contenuto del dispositivo della sentenza francese, con la sola aggiunta del trattino di congiunzione tra i due cognomi della minore, rendeva percepibile la discordanza tra volontà della dichiarazione e la dichiarazione stessa in cui era incorsa la Corte d'Appello, che aveva provocato un errore materiale dell’ordinanza.
La Corte d'Appello di Roma, nel compensare le spese aveva statuito che: "Le spese, in ragione della novità e della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra le parti."
Correttamente le ricorrenti hanno rilevato che i criteri della "particolarità della materia trattata" e della "natura dei diritti sottesi alla domanda", oltre ad essere enunciati con formule generiche e non adeguatamente motivate, certamente non rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 92, co. 2, c.p.c. idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
 
Trascrizione sentenza straniera – Adozione coparentale - Responsabilità genitoriale – Registro atti di nascita - Minore – Correzione errore materiale – Spese processuali - Difetto di reciproca soccombenza - Rif. Leg. art. 28 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile); artt. 65, 66 e 67 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); artt. 7, 21, 24, 33 e 45 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; artt. 8 e 14 CEDU; artt.92, 287 e 288 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria